Art. 2
In vigore dal 2 lug 2008
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I tenori massimi fissati ai punti 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 e 3.3.3 dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2009. Essi non si applicano ai prodotti legalmente commercializzati prima di tale data. Spetta all'operatore del settore alimentare provare in quale data i prodotti sono stati commercializzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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