Art. 1
In vigore dal 2 lug 2008
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:
1)
nell'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i risultati relativi alle flatossine, alle diossine, ai PCB diossina-simili e ai PCB non diossina-simili, conformemente alle disposizioni della decisione 2006/504/CE della Commissione (44) e della raccomandazione 2006/794/CE della Commissione (45). Gli Stati membri sono tenuti a comunicare all'EFSA i risultati relativi all'acrilammide e al furano, conformemente alle disposizioni delle raccomandazioni della Commissione 2007/196/CE (46) e 2007/331/CE (47).
(44)
GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21."
(45)
GU L 322 del 22.11.2006, pag. 24."
(46)
GU L 88 del 29.3.2007, pag. 56."
(47)
GU L 123 del 12.5.2007, pag. 33.»;"
2)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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