Art. 2

In vigore dal 23 giu 2008
In deroga all’articolo 94 del regolamento (CE) n. 1580/2007, per i programmi operativi attuati nel 2007 e 2008, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1o luglio 2008, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per quell'anno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007.
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