Art. 1

Modifiche al programma operativo

In vigore dal 23 giu 2008
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue: 1) All'articolo 67, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ad aumentare l'importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 25 % dell'importo inizialmente approvato o a diminuirlo di una percentuale fissata dallo Stato membro, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati. Gli Stati membri possono aumentare la suddetta percentuale in caso di fusioni di organizzazioni di produttori come previsto all'articolo 31, paragrafo 1, e in caso di applicazione dell’articolo 94 bis.» 2) All'articolo 82, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.» 3) All'articolo 94, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di un dato anno civile, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007 per i programmi operativi da attuare in tale anno.» 4) Dopo l’articolo 94 è inserito il seguente articolo 94 bis: «Articolo 94 bis Modifiche al programma operativo Un'organizzazione di produttori che desidera presentare richiesta di aiuto finanziario nazionale modifica, se necessario, il proprio programma operativo ai sensi dell'articolo 67.» 5) All'articolo 97, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri presentano richiesta di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente concesso alle organizzazioni di produttori, anteriormente al 1o gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi. La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che le condizioni stabilite all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono state soddisfatte in tre dei quattro anni precedenti, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate e sull'importo dell'aiuto effettivamente erogato e di una descrizione della ripartizione del fondo di esercizio fra importo totale, contributi versati dalla Comunità, dallo Stato membro (aiuto finanziario nazionale) e dalle organizzazioni di produttori e relativi membri.» 6) L’articolo 116 è modificato come segue: a) al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 71 ove necessario ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. Tuttavia, tali pagamenti tardivi non possono in alcun caso essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.» b) dopo il primo comma del paragrafo 3, è inserito il comma seguente: «Gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 71 ove necessario ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. Tuttavia, tali pagamenti tardivi non possono in alcun caso essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.» 7) All’articolo 122, primo comma, lettera b), la seconda frase è soppressa. 8) All’articolo 152 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «4.   In deroga all’articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, i gruppi di produttori che attuano un piano di riconoscimento a cui si applica l’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e che non è suddiviso in periodi semestrali possono presentare richieste di aiuto relative a periodi semestrali. Tali richieste possono coprire solo periodi semestrali corrispondenti ai segmenti annuali iniziati prima del 2008. 5.   In deroga all’articolo 96, per i programmi operativi attuati nel 2007, il FEAGA eroga un aiuto finanziario supplementare a favore dei fondi di esercizio pari al 50 % dell’aiuto finanziario concesso all’organizzazione di produttori. 6.   I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 per i gruppi di produttori al di fuori degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data e al di fuori delle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono finanziati ai tassi di aiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007. I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 cui si applicavano le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 7, di tale regolamento e che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono finanziati ai tassi di aiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007. 7.   Il pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro e i relativi controlli connessi ai ritiri 2007 ma non ancora effettuati al 31 dicembre 2007 possono essere comunque effettuati dopo tale data in conformità del titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96 in vigore a tale data. 8.   Se, riguardo a una domanda di aiuto presentata a titolo di programmi operativi attuati nel 2007 o in precedenza, si dovrebbe, in relazione ad atti od omissioni verificatisi in tale periodo, applicare una sanzione a norma del titolo III, capo V, sezione 3, mentre in forza della normativa allora in vigore non si sarebbe applicata alcuna sanzione o una meno severa, si applica la sanzione meno severa oppure, se del caso, non si applica alcuna sanzione.»
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