Art. 2
Modifica del regolamento (CE) n. 646/2007
In vigore dal 20 giu 2008
Modifica del regolamento (CE) n. 646/2007
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 646/2007 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
1)
alla fine del punto 2:
«In alternativa, l’autorità competente può decidere che sia prelevato un paio di tamponi da stivale, che coprano il 100 % dell’area della stalla purché combinati con un campione di polvere prelevato in vari siti di tutta la stalla da superfici su cui la polvere sia visibile.»
2)
Dopo il secondo paragrafo del punto 3.1:
«È preferibile che il campione di polvere sia analizzato separatamente. Ai fini dell’analisi, l’autorità competente può però decidere di unirlo al paio di tamponi da stivale/calza.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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