Art. 1
Obiettivo comunitario
In vigore dal 20 giu 2008
Obiettivo comunitario
1. L’obiettivo comunitario, di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003, relativo alla riduzione della salmonella enteritidis e della salmonella typhimurium nei tacchini («l’obiettivo comunitario») sarà il seguente:
a)
la percentuale massima dei gruppi di tacchini da ingrasso che risultano positivi alla salmonella enteritidis e alla salmonella typhimurium va ridotta all’1 % o meno, entro il 31 dicembre 2012; e
b)
la percentuale massima dei gruppi di tacchini adulti da riproduzione che risultano positivi alla salmonella enteritidis e alla salmonella typhimurium va ridotta all’1 % o meno, entro il 31 dicembre 2012.
Per gli Stati membri con meno di 100 gruppi di tacchini adulti da riproduzione o da ingrasso, l’obiettivo comunitario è che entro il 31 dicembre 2012 non sia positivo più di 1 gruppo di tacchini di tacchini adulti da riproduzione o da ingrasso.
2. Il programma di test necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo comunitario è definito nell’allegato.
3. La Commissione potrà riesaminare l’obiettivo e il programma di test di cui all’allegato in base all’esperienza ottenuta nel 2010, primo anno dei programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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