Art. 5
Contratti di trasporto
In vigore dal 17 giu 2008
Contratti di trasporto
1. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto di trasporto di merci non sia stata scelta a norma dell’, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch’essi situati in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti.
2. Nella misura in cui la legge applicabile a un contratto di trasporto di passeggeri non sia stata scelta dalle parti conformemente al secondo comma, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui il vettore ha la residenza abituale.
Le parti possono scegliere come legge applicabile al contratto di trasporto di passeggeri a norma dell’ solo la legge del paese in cui:
a)
il passeggero ha la residenza abituale; o
b)
il vettore ha la residenza abituale; o
c)
il vettore ha la sua amministrazione centrale; o
d)
è situato il luogo di partenza; o
e)
è situato il luogo di destinazione.
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto, in mancanza di scelta della legge, presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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