Art. 7

Contratti di assicurazione

In vigore dal 17 giu 2008
Contratti di assicurazione 1.   Il presente articolo si applica ai contratti di cui al paragrafo 2, a prescindere dal fatto che il rischio coperto sia situato in uno Stato membro, e a tutti gli altri contratti di assicurazione che coprono rischi situati nel territorio degli Stati membri. Esso non si applica ai contratti di riassicurazione. 2.   I contratti di assicurazione relativi ai grandi rischi quali definiti all’, lettera d), della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (16) sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti conformemente all’ del presente regolamento. Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti, il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge del paese in cui l’assicuratore ha la residenza abituale. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso, si applica la legge di tale diverso paese. 3.   Nel caso di un contratto di assicurazione diverso da un contratto rientrante nel campo di applicazione del paragrafo 2, le parti possono scegliere solo le seguenti leggi a norma dell’: a) la legge di uno Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione del contratto; b) la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale; c) per l’assicurazione sulla vita, la legge dello Stato membro di cui il contraente assicurato ha la cittadinanza; d) per un contratto di assicurazione limitato ad eventi che si verifichino in un dato Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il rischio è situato, la legge di tale Stato membro; e) la legge di uno degli Stati membri interessati o la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale, se il contraente assicurato di un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente paragrafo esercita un’attività commerciale o industriale o una professione liberale e il contratto di assicurazione copre due o più rischi che riguardano tali attività e sono situati in Stati membri diversi. Quando nei casi di cui alle lettere a), b) o e) gli Stati membri in questione accordano una più ampia libertà di scelta della legge applicabile al contratto di assicurazione, le parti possono avvalersi di tale libertà. Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti in conformità del presente paragrafo, il contratto è disciplinato dalla legge dello Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione del contratto. 4.   Le seguenti regole addizionali si applicano ai contratti di assicurazione che coprono rischi per i quali uno Stato membro impone un obbligo di assicurazione: a) il contratto di assicurazione soddisfa l’obbligo di contrarre un’assicurazione solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione previste dallo Stato membro che impone l’obbligo. Quando le disposizioni della legge dello Stato membro in cui è situato il rischio sono in contraddizione con quelle della legge dello Stato membro che impone l’obbligo di contrarre un’assicurazione, prevalgono queste ultime; b) in deroga ai paragrafi 2 e 3, uno Stato membro può stabilire che il contratto di assicurazione sia disciplinato dalla legge dello Stato membro che impone l’obbligo di assicurazione. 5.   Ai fini del paragrafo 3, terzo comma, e del paragrafo 4, quando il contratto copre rischi situati in più di uno Stato membro, il contratto è considerato come costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato membro. 6.   Ai fini del presente articolo, il paese in cui il rischio è situato è determinato in conformità dell’, lettera d), della seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e fissa le disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (17) e, nel caso dell’assicurazione sulla vita, il paese in cui il rischio è situato è il paese dell’impegno, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2002/83/CE.
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