Art. 13

Incapacità

In vigore dal 17 giu 2008
Incapacità In un contratto concluso tra due persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di tale paese, può invocare la sua incapacità risultante da un’altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l’altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l’ha colpevolmente ignorata.
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Incapacità (Art. 13 Regolamento (UE) 2008/593) — Testo vigente | Portale Normativo