Art. 12
Ambito della legge applicabile
In vigore dal 17 giu 2008
Ambito della legge applicabile
1. La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare:
a)
la sua interpretazione;
b)
l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;
c)
entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell’inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia disciplinata da norme giuridiche;
d)
i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze;
e)
le conseguenze della nullità del contratto.
2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese in cui ha luogo l’esecuzione.
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