Art. 12

Ambito della legge applicabile

In vigore dal 17 giu 2008
Ambito della legge applicabile 1.   La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare: a) la sua interpretazione; b) l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono; c) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell’inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia disciplinata da norme giuridiche; d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze; e) le conseguenze della nullità del contratto. 2.   Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese in cui ha luogo l’esecuzione.
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Ambito della legge applicabile (Art. 12 Regolamento (UE) 2008/593) — Testo vigente | Portale Normativo