Art. 3

In vigore dal 13 giu 2008
1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione domande di aggiunta di nuove specie nell'elenco delle specie che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007. 2.   Tali domande sono trasmesse alla Commissione unitamente a una scheda in cui sono riportate le seguenti informazioni: a) nome scientifico della specie; b) distribuzione geografica; c) habitat e biologia; d) produzione acquicola; e) impatto delle introduzioni; f) fattori che possono influire sulla diffusione e la distribuzione; g) coerenza con i criteri previsti nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007.
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