Art. 3
In vigore dal 13 giu 2008
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione domande di aggiunta di nuove specie nell'elenco delle specie che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007.
2. Tali domande sono trasmesse alla Commissione unitamente a una scheda in cui sono riportate le seguenti informazioni:
a)
nome scientifico della specie;
b)
distribuzione geografica;
c)
habitat e biologia;
d)
produzione acquicola;
e)
impatto delle introduzioni;
f)
fattori che possono influire sulla diffusione e la distribuzione;
g)
coerenza con i criteri previsti nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:535:oj#art-3