Art. 2

In vigore dal 13 giu 2008
Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 si intende per: a) «lungo periodo (in relazione al ciclo vitale» : un periodo minimo di 10 anni successivo al completamento di due cicli di produzione; b) «effetto indesiderato» : situazione in cui, in base a prove scientifiche, una specie acquatica introdotta in un determinato Stato membro produce, tra l’altro, un grado significativo di: i) degrado dell'habitat; ii) competizione con le specie autoctone per l'habitat riproduttivo; iii) ibridazione con le specie autoctone che minaccia l'integrità delle specie; iv) predazione e conseguente declino della popolazione di specie autoctone; v) depauperamento delle risorse alimentari autoctone; vi) diffusione di malattie e di nuovi agenti patogeni negli organismi acquatici selvatici e negli ecosistemi.
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