Art. 2
In vigore dal 13 giu 2008
Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 si intende per:
a)
«lungo periodo (in relazione al ciclo vitale»
: un periodo minimo di 10 anni successivo al completamento di due cicli di produzione;
b)
«effetto indesiderato»
: situazione in cui, in base a prove scientifiche, una specie acquatica introdotta in un determinato Stato membro produce, tra l’altro, un grado significativo di:
i)
degrado dell'habitat;
ii)
competizione con le specie autoctone per l'habitat riproduttivo;
iii)
ibridazione con le specie autoctone che minaccia l'integrità delle specie;
iv)
predazione e conseguente declino della popolazione di specie autoctone;
v)
depauperamento delle risorse alimentari autoctone;
vi)
diffusione di malattie e di nuovi agenti patogeni negli organismi acquatici selvatici e negli ecosistemi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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