Art. 3
In vigore dal 4 giu 2008
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia esso si applica:
a)
per quanto riguarda i settori dei cereali, delle carni bovine, delle carni suine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del pollame, a decorrere dal 1o luglio 2008;
b)
per quanto riguarda il settore del riso, a decorrere dal 1o settembre 2008;
c)
per quanto riguarda il settore dello zucchero, a decorrere dal 1o ottobre 2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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