Art. 2
In vigore dal 4 giu 2008
Il regolamento (CE) n. 800/1999 è così modificato:
1)
Il testo dell’ è sostituito dal seguente:
«
Fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria specifica relativa a taluni prodotti, il presente regolamento reca le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione (in prosieguo “restituzioni”):
a)
per i prodotti dei settori di cui all’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1);
b)
di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (*2).
(*1)
GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1."
(*2)
GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.»
"
2)
Il testo dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
1. La restituzione è concessa per i prodotti di cui all’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 che, indipendentemente dalla situazione doganale degli imballaggi, sono in libera pratica ed originari della Comunità.
Tuttavia, per i prodotti del settore dello zucchero di cui all’articolo 162, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e all’articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la restituzione può essere concessa quando tali prodotti sono soltanto in libera pratica.
2. Ai fini della concessione della restituzione, un prodotto è originario della Comunità se è interamente ottenuto nella Comunità o se l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale è avvenuta nella Comunità, in conformità degli articoli 23 o 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Tuttavia, fatto salvo il disposto del paragrafo 4, non soddisfano le condizioni per la restituzione i prodotti ottenuti da:
a)
materie originarie della Comunità; e
b)
materie agricole disciplinate dai regolamenti di cui all’ importate da paesi terzi, che non hanno subito una trasformazione sostanziale nella Comunità.
3. Se la concessione della restituzione è subordinata all’origine comunitaria del prodotto, l’esportatore è tenuto a dichiarare tale origine, quale definita al paragrafo 2, in conformità delle norme comunitarie in vigore.
4. All’atto dell’esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione fissata per uno o più componenti, la restituzione relativa ai componenti è versata soltanto se il componente o i componenti in questione soddisfano il disposto del paragrafo 1.
La restituzione è inoltre concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione erano inizialmente originari della Comunità e/o in libera pratica ai sensi del paragrafo 1 e non sono più in libera pratica esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.
5. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 4, sono considerate fissate in relazione a un componente le restituzioni concernenti:
a)
i prodotti del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (*3);
b)
gli zuccheri bianchi e gli zuccheri greggi del codice NC 1701 , l’isoglucosio dei codici NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 nonché gli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero dei codici NC 1702 60 95 e 1702 90 95 , incorporati nei prodotti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96;
c)
i prodotti del settore lattiero-caseario e del settore dello zucchero, esportati sotto forma di prodotti dei codici NC da 0402 10 91 a 99 , 0402 29 , 0402 99 , da 0403 10 31 a 39 , da 0403 90 31 a 39 , da 0403 90 61 a 69 , da 0404 10 26 a 38 , da 0404 10 72 a 84 e da 0404 90 81 a 89 , nonché esportati sotto forma di prodotti del codice NC 0406 30 , non originari degli Stati membri o provenienti da paesi terzi che sono in libera pratica negli Stati membri.
(*3)
GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.»
"
Storico versioni
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