Art. 2
In vigore dal 4 giu 2008
1. I contingenti tariffari di cui all’ sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla materia si svolge, nei limiti del possibile, per via elettronica.
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