Art. 1
In vigore dal 4 giu 2008
I pesci e i prodotti della pesca originari del Montenegro ed elencati nell’allegato, immessi in libera pratica all’interno della Comunità, beneficiano di un’aliquota di dazio ridotta o nulla ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari annuali indicati nel medesimo allegato.
Al fine di beneficiare di tali aliquote preferenziali i prodotti sono accompagnati da una prova dell’origine conformemente al protocollo 3 dell’accordo interinale con il Montenegro o al protocollo 3 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con il Montenegro.
Storico versioni
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