Art. 2
In vigore dal 3 giu 2008
1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto ed essere sentite oralmente dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Storico versioni
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