Art. 1
In vigore dal 3 giu 2008
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico classificabile al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922 42 00 10) e originarie della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate di seguito è la seguente:
Società
Aliquota del dazio antidumping (%)
Codice addizionale TARIC
Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd
33,8
A883
Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd
36,5
A884
Tutte le altre società
39,7
A999
3. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diverse indicazioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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