Art. 1

In vigore dal 3 giu 2008
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico classificabile al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922 42 00 10) e originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate di seguito è la seguente: Società Aliquota del dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd 33,8 A883 Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd 36,5 A884 Tutte le altre società 39,7 A999 3.   L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diverse indicazioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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