Art. 2
In vigore dal 8 mag 2008
1. Fra i centri situati nelle regioni di cui all', lettera a), devono essere presi in considerazione soltanto quelli che rispondano ai requisiti seguenti:
a)
possedere locali di magazzinaggio muniti di attrezzature tecniche tali da poter prendere in carico, trattare e fornire ininterrottamente un quantitativo di cereali sufficientemente elevato;
b)
essere situati favorevolmente dal punto di vista dei mezzi di trasporto, per la presa in carico e soprattutto per lo smercio dei cereali.
2. Fra i centri che posseggono i requisiti di cui all', lettera b) o c), devono essere presi in considerazione soltanto quelli i cui locali di magazzinaggio, le cui attrezzature tecniche e la cui situazione geografica favorevole consentano la costituzione e soprattutto lo smercio di partite di cereali notevoli e omogenee.
Storico versioni
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