Art. 2

In vigore dal 8 mag 2008
1.   Fra i centri situati nelle regioni di cui all', lettera a), devono essere presi in considerazione soltanto quelli che rispondano ai requisiti seguenti: a) possedere locali di magazzinaggio muniti di attrezzature tecniche tali da poter prendere in carico, trattare e fornire ininterrottamente un quantitativo di cereali sufficientemente elevato; b) essere situati favorevolmente dal punto di vista dei mezzi di trasporto, per la presa in carico e soprattutto per lo smercio dei cereali. 2.   Fra i centri che posseggono i requisiti di cui all', lettera b) o c), devono essere presi in considerazione soltanto quelli i cui locali di magazzinaggio, le cui attrezzature tecniche e la cui situazione geografica favorevole consentano la costituzione e soprattutto lo smercio di partite di cereali notevoli e omogenee.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:428:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2008/428 — Testo vigente | Portale Normativo