Art. 1
In vigore dal 8 mag 2008
I centri d'intervento da determinare a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1784/2003 devono rispondere a uno dei requisiti seguenti:
a)
essere situati in regioni aventi una notevole produzione di cereali, che superi largamente, abitualmente o occasionalmente, le possibilità locali di assorbimento, tenuto conto delle strutture agricole e di mercato esistenti nella regione;
b)
essere dotati di impianti di magazzinaggio di notevole capacità;
c)
avere particolare importanza per lo smercio dei prodotti all'interno e all'esterno della Comunità.
Storico versioni
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