Art. 1

In vigore dal 8 mag 2008
I centri d'intervento da determinare a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1784/2003 devono rispondere a uno dei requisiti seguenti: a) essere situati in regioni aventi una notevole produzione di cereali, che superi largamente, abitualmente o occasionalmente, le possibilità locali di assorbimento, tenuto conto delle strutture agricole e di mercato esistenti nella regione; b) essere dotati di impianti di magazzinaggio di notevole capacità; c) avere particolare importanza per lo smercio dei prodotti all'interno e all'esterno della Comunità.
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