Art. 2

In vigore dal 7 mag 2008
Le merci che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in transito o si trovano nella Comunità in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca e per le quali prima di tale data sono state debitamente rilasciate prove di origine del Montenegro conformemente al disposto del Titolo IV, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione (6), continuano a beneficiare del regolamento (CE) n. 2007/2000 per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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