Art. 1
Regimi preferenziali
In vigore dal 7 mag 2008
Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è così modificato:
(1)
L' è sostituito dal seguente:
«
Regimi preferenziali
1. Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite all'articolo 4, i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo, diversi da quelli delle voci 0102 , 0201 , 0202 , 0301 , 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 1604 , 1701 , 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.
2. I prodotti originari dell'Albania, della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in Montenegro continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato o di qualsiasi misura contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra la Comunità europea e questi paesi.
3. Le importazioni di prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo beneficiano delle concessioni di cui all'articolo 4.»
(2)
L' è abrogato.
(3)
All’articolo 4, paragrafo 2, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
«d)
9 175 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di “baby-beef” originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo.»
(4)
All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali della Serbia o del Kosovo si applicano i seguenti contingenti tariffari annuali in esenzione di dazi:
a)
12 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina;
b)
180 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo. »
(5)
L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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