Art. 4

In vigore dal 29 apr 2008
In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (8), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell’importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
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