Art. 2

In vigore dal 29 apr 2008
1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping imposti dall’, purché le merci siano prodotte da società di cui la Commissione abbia accettato gli impegni e i cui nomi siano elencati nella pertinente decisione della Commissione, periodicamente modificata, e siano state importate conformemente a tale decisione. 2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che: a) al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati in allegato; e b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura commerciale.
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