Art. 3

Fascicolo

In vigore dal 25 apr 2008
Fascicolo 1.   Il fascicolo deve dimostrare in modo adeguato che l'additivo per mangimi soddisfa le condizioni di autorizzazione di cui all' del regolamento (CE) n. 1831/2003. 2.   Le prescrizioni generali per la preparazione e la presentazione del fascicolo figurano nell'allegato II. Le prescrizioni specifiche cui deve conformarsi il fascicolo, nel caso specifico, figurano nell'allegato III. La durata minima degli studi a lungo termine è conforme alle disposizioni dell'allegato IV. 3.   In deroga al paragrafo 2, il richiedente può presentare un fascicolo che non soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 2, a condizione di presentare una motivazione per ogni elemento non conforme.
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