Art. 2
Domanda
In vigore dal 25 apr 2008
Domanda
1. La domanda di autorizzazione di un additivo per mangimi, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è presentata utilizzando il modulo di cui all'allegato I.
Essa è corredata di un fascicolo a norma dell' (di seguito «il fascicolo») contenente i dati e i documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
2. Qualora sia richiesto, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1831/2003, di trattare in modo riservato alcune parti del fascicolo di cui al paragrafo 1, il richiedente deve fornire una motivazione verificabile per ogni documento o parte di documento, indicando che la divulgazione potrebbe danneggiare significativamente la sua posizione competitiva. Le parti riservate sono trasmesse separatamente dal resto del fascicolo e non sono incluse nella sintesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il richiedente trasmette alla Commissione una copia delle parti del fascicolo per le quali è stato richiesto un trattamento riservato insieme ad una copia della relativa motivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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