Art. 6
In vigore dal 23 apr 2008
Per ogni trasmissione di dati, gli Stati membri forniscono i necessari metadati alla Commissione (Eurostat), sotto forma elettronica e in base alla struttura definita nell'ultima versione del manuale di raccomandazioni sulla produzione di statistiche relative alle consociate estere redatto da Eurostat.
Storico versioni
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