Art. 5
In vigore dal 23 apr 2008
I dati da presentare in conformità del regolamento (CE) n. 716/2007 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) sotto forma elettronica dalle autorità nazionali competenti. Il formato di trasmissione è conforme alle norme per gli scambi specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi con l'ausilio di strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati gestito dalla Commissione (Eurostat).
Gli Stati membri danno attuazione alle norme e alle linee guida per gli scambi fornite dalla Commissione (Eurostat) in conformità delle condizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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