Art. 2

In vigore dal 17 apr 2008
1.   La Commissione esamina se includere un paese terzo nell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dopo aver ricevuto la domanda d’inclusione, presentata dalla rappresentanza del paese terzo. 2.   Entro sei mesi dalla data di ricezione, la domanda d’inclusione dovrà essere completata con un fascicolo tecnico redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità e comprendente tutte le informazioni di cui la Commissione necessita per accertare, in ordine ai prodotti destinati all’esportazione verso la Comunità, che le condizioni specificate all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono soddisfatte. In particolare, il fascicolo deve comprendere le seguenti informazioni dettagliate: a) i tipi e se possibile la stima delle quantità dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari destinati all’esportazione verso la Comunità nell’ambito del regime di cui all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91; b) le norme di produzione applicate nel paese terzo, fra cui segnatamente: i) i principi di base definiti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91; ii) i prodotti di cui, durante la fase della produzione agricola, è autorizzato l’impiego in qualità di fitofarmaci, detergenti, fertilizzanti o ammendamenti del terreno; iii) gli ingredienti di origine non agricola ammessi nei prodotti trasformati, nonché i processi e i trattamenti autorizzati durante la trasformazione; c) le modalità del regime di controllo e l’organizzazione attuativa del controllo stesso nel paese terzo: i) la denominazione delle autorità di controllo nel paese terzo e/o degli organismi privati incaricati del controllo degli operatori; ii) le modalità del controllo cui sono soggette le aziende agricole e le unità di trasformazione e condizionamento nonché le sanzioni previste per le infrazioni; iii) la denominazione e l’indirizzo dell’autorità o degli organismi del paese terzo competenti per il rilascio dei titoli d’importazione nella Comunità; iv) le informazioni necessarie in merito alla sorveglianza del rispetto delle norme di produzione e al regime di controllo (in particolare sul rilascio dei titoli), nonché la denominazione e gli altri dati essenziali dell’autorità incaricata della sorveglianza di cui sopra; v) l’elenco delle unità di trasformazione e condizionamento e degli esportatori verso la Comunità, nonché il numero di produttori e la superficie coltivata; d) ove siano disponibili, i rapporti dei sopralluoghi effettuati da esperti indipendenti per verificare l’effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo. 3.   Durante l’esame di una domanda d’inclusione, la Commissione può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per accertare che le norme di produzione e di controllo applicate nel paese terzo corrispondano a quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 2092/91, compresa la presentazione di rapporti di sopralluogo redatti da esperti di cui essa abbia riconosciuto l’indipendenza. La Commissione può inoltre, se necessario, affidare a esperti da essa designati l’incarico di effettuare un esame in loco. 4.   L’inclusione del paese terzo nell’elenco contenuto nell’allegato I del presente regolamento può essere subordinato alla condizione che l’effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo nel paese stesso venga periodicamente verificata da esperti indipendenti e che questi facciano regolarmente rapporto in merito. Inoltre, se del caso, la Commissione può in qualsiasi momento assegnare l’incarico di un esame in loco a esperti da essa designati. 5.   Dopo l’inclusione nell’elenco contenuto nell’allegato I, il paese terzo è tenuto a informare la Commissione qualora subentrino mutamenti per ciò che riguarda le misure in esso vigenti o la loro applicazione. Sulla scorta di tale informazione, la Commissione può decidere, con la procedura definita nell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91, di modificare le modalità d’inclusione di questi paesi terzi nell’allegato I o di revocare l’inclusione medesima. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni che era tenuto a trasmettere in forza del presente paragrafo. 6.   Dopo l’inclusione del paese terzo nell’elenco contenuto nell’allegato, la Commissione, qualora venga a conoscenza di elementi che diano adito a dubbi sull’effettiva applicazione delle misure comunicate, può chiedere al paese terzo stesso tutte le informazioni necessarie, compresi rapporti di sopralluogo redatti da esperti indipendenti, oppure può affidare a esperti da essa designati l’incarico di un esame in loco. Sulla base di tali informazioni e rapporti la Commissione può decidere di revocare l’inclusione, secondo la procedura di cui all’ articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni richieste entro il termine precisato nella domanda della Commissione o non abbia ammesso un esame in loco, effettuato da esperti incaricati da quest’ultima di verificare il rispetto delle condizioni prescritte per l’inclusione.
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