Art. 1

In vigore dal 17 apr 2008
L’allegato I del presente regolamento contiene l’elenco dei paesi terzi menzionato all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Per ogni paese terzo, l’elenco riporta le informazioni idonee a consentire l’identificazione dei prodotti disciplinati dal regime di cui all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91, indicando in particolare: a) l’autorità, l’organismo o gli organismi del paese terzo, competenti per il rilascio dei certificati di ispezione in vista dell’importazione nella Comunità; b) l’autorità o le autorità di controllo del paese terzo e/o gli organismi privati abilitati dal paese terzo al controllo degli operatori. Inoltre, se del caso, l’elenco può indicare: — le unità di trasformazione e di condizionamento e gli esportatori soggetti al regime di controllo, — i prodotti soggetti al regime.
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