Art. 1
In vigore dal 17 apr 2008
L’allegato I del presente regolamento contiene l’elenco dei paesi terzi menzionato all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
Per ogni paese terzo, l’elenco riporta le informazioni idonee a consentire l’identificazione dei prodotti disciplinati dal regime di cui all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91, indicando in particolare:
a)
l’autorità, l’organismo o gli organismi del paese terzo, competenti per il rilascio dei certificati di ispezione in vista dell’importazione nella Comunità;
b)
l’autorità o le autorità di controllo del paese terzo e/o gli organismi privati abilitati dal paese terzo al controllo degli operatori.
Inoltre, se del caso, l’elenco può indicare:
—
le unità di trasformazione e di condizionamento e gli esportatori soggetti al regime di controllo,
—
i prodotti soggetti al regime.
Storico versioni
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