Art. 3
Comunicazioni
In vigore dal 16 apr 2008
Comunicazioni
1. L'Agenzia europea per la sicurezza aerea comunica per via elettronica agli Stati membri, almeno ogni quattro mesi, un elenco dei soggetti di cui all'.
2. L'AESA controlla la procedura di definizione delle priorità e fornisce agli Stati membri, in collaborazione con gli organismi internazionali competenti nel campo dell'aviazione, le informazioni necessarie per permettere loro di seguire i progressi realizzati nella Comunità per quanto attiene la priorità data alle ispezioni sui soggetti di cui all', compresi i dati statistici pertinenti in materia di traffico aereo.
Storico versioni
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