Art. 1
Definizioni
In vigore dal 16 apr 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«definizione delle priorità per le ispezioni a terra», il fatto che uno Stato membro presti una particolare attenzione a una percentuale adeguata del numero totale di ispezioni a terra effettuate annualmente, conformemente a quanto disposto dall' del presente regolamento;
2)
«soggetto», un operatore e/o tutti gli operatori di un determinato Stato e/o un tipo di aeromobili e/o uno specifico aeromobile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:351:oj#art-1