Art. 1

Definizioni

In vigore dal 16 apr 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «definizione delle priorità per le ispezioni a terra», il fatto che uno Stato membro presti una particolare attenzione a una percentuale adeguata del numero totale di ispezioni a terra effettuate annualmente, conformemente a quanto disposto dall' del presente regolamento; 2) «soggetto», un operatore e/o tutti gli operatori di un determinato Stato e/o un tipo di aeromobili e/o uno specifico aeromobile.
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