Art. 2
In vigore dal 18 mar 2008
Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2007 sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+) originario della Repubblica popolare cinese sono definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito ai sensi dell’. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo.
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