Art. 1

In vigore dal 18 mar 2008
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+), classificato al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704 00 19 10) originario della Repubblica popolare cinese. Il diametro dei pezzi è determinato in conformità della norma ISO 728:1995. 2.   L’importo del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 197 EUR/t e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, ogniqualvolta quest’ultimo prezzo sia inferiore al prezzo minimo all’importazione. 3.   Il dazio antidumping si applica anche, pro rata, al coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm spedito in forma di miscugli di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm e di coke di carbone in pezzi di diametro inferiore, a meno che non sia accertato che il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm non rappresenta più del 20 % del peso netto a secco di tale spedizione mista. Il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm contenuto nei miscugli può essere determinato conformemente agli articoli 68, 69 e 70 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5), che dispone, tra l’altro, che le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di presentare altri documenti allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione ed esaminare le merci e prelevare campioni per l’analisi o l’esame dettagliato. Nei casi in cui il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm sia determinato sulla base di campioni, questi sono selezionati in conformità della norma ISO 18238:2006. 4.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia proporzionalmente ridotto ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario (6), il prezzo minimo all’importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio pagabile corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera comunitaria ridotto, prima dello sdoganamento. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti relative ai dazi doganali.
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