Art. 2
In vigore dal 25 feb 2008
Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 994/2007 della Commissione sulle importazioni di ferrosilicio classificabile ai codici NC 7202 21 00 , 7202 29 10 e 7202 29 90 originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
Storico versioni
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