Art. 1

In vigore dal 25 feb 2008
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio classificabile ai codici NC 7202 21 00 , 7202 29 10 e 7202 29 90 originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società elencate in appresso sono le seguenti: Paese Società Aliquota del dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd., Qipanjing Industry Park 15,6 A829 Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Village 29,0 A830 Tutte le altre società 31,2 A999 Egitto The Egyptian Ferroalloys Company, Il Cairo 15,4 A831 Tutte le altre società 18,0 A999 Kazakstan Tutte le società 33,9 — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia Tutte le società 5,4 — Russia Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk 17,8 A835 Tutte le altre società 22,7 A999 3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. Nel caso in cui la fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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