Art. 1
In vigore dal 25 feb 2008
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio classificabile ai codici NC 7202 21 00 , 7202 29 10 e 7202 29 90 originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società elencate in appresso sono le seguenti:
Paese
Società
Aliquota del dazio antidumping
(%)
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd., Qipanjing Industry Park
15,6
A829
Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Village
29,0
A830
Tutte le altre società
31,2
A999
Egitto
The Egyptian Ferroalloys Company, Il Cairo
15,4
A831
Tutte le altre società
18,0
A999
Kazakstan
Tutte le società
33,9
—
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Tutte le società
5,4
—
Russia
Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk
17,8
A835
Tutte le altre società
22,7
A999
3. L’applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. Nel caso in cui la fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:172:oj#art-1