Art. 2

In vigore dal 20 feb 2008
All' del regolamento (CE) n. 1060/2007, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le destinazioni di cui al primo comma sono le seguenti: a) paesi terzi: Andorra, il Liechtenstein, la Santa Sede (Città del Vaticano), la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (*2), il Montenegro, l'Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Fær Øer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; c) territori europei, delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra. (*2)  Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.» "
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