Art. 1
In vigore dal 20 feb 2008
All' del regolamento (CE) n. 900/2007, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto:
a)
paesi terzi: Andorra, il Liechtenstein, la Santa Sede (Città del Vaticano), la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (*1), il Montenegro, l'Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
b)
territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Fær Øer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
c)
territori europei, delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.
Durante il periodo di validità della gara permanente di cui al primo comma si procede a gare parziali.
(*1) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»
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Storico versioni
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