Art. 2
In vigore dal 18 feb 2008
Per i prodotti non coperti dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 130/2006, modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 130/2006, versione iniziale, vanno rimborsati o sgravati in conformità dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4). La domanda di rimborso o di sgravio va presentata alle autorità doganali nazionali ai sensi della vigente normativa doganale.
Storico versioni
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