Art. 1
In vigore dal 18 feb 2008
Nell’ del regolamento (CE) n. 130/2006, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Viene imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, escluso l’acido D(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, che rientra nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918 12 00 90), originario della Repubblica popolare cinese.»
Storico versioni
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