Art. 2

In vigore dal 14 feb 2008
All’articolo 51, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario: a) i criteri di cui all’allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009; b) i criteri di cui all’allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011; c) i criteri di cui all’allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l’applicazione degli del regolamento (CE) n. 1782/2003 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario: a) i criteri di cui all’allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012; b) i criteri di cui all’allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014; c) i criteri di cui all’allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. I nuovi Stati membri possono altresì avvalersi della facoltà di cui al secondo comma nel caso in cui decidano di mettere fine all’applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003.».
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Art. 2 Regolamento (UE) 2008/146 — Testo vigente | Portale Normativo