Art. 1

Formazioni erbose

In vigore dal 14 feb 2008
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue: 1) l’articolo 6 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in qualsiasi momento nel corso di un determinato anno civile (di seguito: “l’anno civile in questione”) e qualora tale inosservanza sia la conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nel corso dell’anno civile in questione, l’importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere, previa applicazione degli articoli 10 e 11, a tale agricoltore è ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all’articolo 7. Il primo comma si applica anche qualora l’inosservanza in questione sia la conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili alla persona a cui o da cui la terra agricola è stata ceduta. Ai fini dell’applicazione del primo e secondo comma nel 2008, l’anno civile corrisponde al periodo che va dal 1o aprile al 31 dicembre 2008. Ai fini del presente paragrafo, per “cessione” si intende qualsiasi operazione per effetto della quale la terra agricola cessa di essere a disposizione del cedente.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   In deroga al paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite dalle modalità di applicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le riduzioni o esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR per agricoltore e per anno civile. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nel corso dell’anno successivo l’autorità competente prende le misure necessarie per assicurare che l’agricoltore provveda a sanare i relativi casi di inadempienza constatati. L’inadempienza e l’azione correttiva necessaria sono notificate all’agricoltore.»; 2) all’articolo 7, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi: «In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni qualora, tenuto conto della sua gravità, portata e persistenza, un caso di inadempienza sia da ritenersi di importanza minore. I casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o animale non possono tuttavia essere considerati di importanza minore. Salvo che l’agricoltore abbia adottato un’azione correttiva immediata che abbia messo fine all’inadempienza constatata, l’autorità competente prende le misure necessarie che possono, se del caso, limitarsi ad un controllo amministrativo, per assicurare che l’agricoltore provveda a sanare i relativi casi di inadempienza. L’inadempienza minore e l’azione correttiva necessaria sono notificate all’agricoltore.»; 3) all’articolo 44, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro che non deve essere successiva alla data fissata in tale Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.»; 4) l’articolo 71 nonies è sostituito dal seguente: «Articolo 71 nonies Formazioni erbose I nuovi Stati membri possono anche fissare, secondo criteri oggettivi, nell’ambito del massimale regionale o di parte di esso, valori unitari differenti per i diritti da attribuire agli agricoltori di cui all’articolo 71 septies, paragrafo 1, per gli ettari di formazioni erbose accertati alla data del 30 giugno 2006 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile o in alternativa per gli ettari di pascoli permanenti accertati alla data del 30 giugno 2006 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile. Tuttavia per la Bulgaria e la Romania la data di identificazione è il 1o gennaio 2008.»; 5) l’articolo 143 ter è modificato come segue: a) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: «Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle di cui al primo comma sono a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non deve essere successiva alla data fissata in tale Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.»; b) al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, l’applicazione degli è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie in tali Stati membri sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III secondo il seguente calendario: a) i criteri di cui all’allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009; b) i criteri di cui all’allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011; c) i criteri di cui all’allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l’applicazione degli è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie in tali Stati membri sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III secondo il seguente calendario: a) i criteri di cui all’allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012; b) i criteri di cui all’allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014; c) i criteri di cui all’allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. I nuovi Stati membri possono altresì avvalersi della facoltà di cui al terzo comma nel caso in cui decidano di mettere fine all’applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui al paragrafo 9.»; c) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per i nuovi Stati membri, il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2010.»; d) i paragrafi 10 e 11 sono abrogati; 6) l’allegato XII è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.
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