Art. 3
In vigore dal 1 feb 2008
All’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 545/2007, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10 , 1602 50 31 o 1602 50 95 , che non contiene carni diverse dalle carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contenente in peso almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l’85 % da carne e gelatina.»
Storico versioni
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Proeli:reg:2008:98:oj#art-3