Art. 4
In vigore dal 30 gen 2008
Il quantitativo minimo per ritiro è fissato a 4 t, espresso in peso del prodotto, per magazzino e per contraente. Tuttavia, se il quantitativo che rimane in magazzino è inferiore a detto quantitativo, è consentita un'ulteriore operazione di ritiro del quantitativo rimanente o di parte di esso.
Se tali condizioni per il ritiro non sono rispettate:
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l'importo dell'aiuto per il quantitativo ritirato è calcolato a norma dell', paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2008, e
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è incamerato il 15 % della cauzione di cui all' relativamente al quantitativo ritirato.
Storico versioni
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