Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 gen 2008
Il quantitativo minimo per ritiro è fissato a 4 t, espresso in peso del prodotto, per magazzino e per contraente. Tuttavia, se il quantitativo che rimane in magazzino è inferiore a detto quantitativo, è consentita un'ulteriore operazione di ritiro del quantitativo rimanente o di parte di esso. Se tali condizioni per il ritiro non sono rispettate: — l'importo dell'aiuto per il quantitativo ritirato è calcolato a norma dell', paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2008, e — è incamerato il 15 % della cauzione di cui all' relativamente al quantitativo ritirato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:85:oj#art-4