Art. 4
In vigore dal 21 gen 2008
Rispettivamente non oltre il 31 luglio 2010 e il 31 luglio 2013 la Commissione presenta un rapporto intermedio e un rapporto definitivo al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione delle azioni di telerilevamento e all’utilizzazione delle risorse finanziarie messe a sua disposizione nel quadro del presente regolamento.
Il rapporto definitivo è eventualmente accompagnato da una proposta di proseguimento di tali azioni nel quadro della PAC.
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