Art. 1

In vigore dal 21 gen 2008
1.   Dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento nel quadro della politica agricola comune (PAC) possono essere finanziate dal FEAOG, ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1290/2005, quando il loro obiettivo sia di fornire alla Commissione i mezzi per: a) gestire i mercati agricoli; b) provvedere al controllo agroeconomico sulle terre a vocazione agricola e sulle condizioni delle colture, così da realizzare stime segnatamente per quanto riguarda le rese e la produzione agricola; c) favorire l’accesso alle stime di cui al punto b); d) assicurare il controllo tecnologico a posteriori del sistema agro-meteorologico. 2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 sono in particolare le seguenti: a) raccolta o acquisto delle informazioni necessarie per l’attuazione e il controllo a posteriori della PAC, segnatamente i dati ottenuti mediante satellite e i dati meteorologici; b) creazione di un’infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet; c) realizzazione di studi specifici connessi alle condizioni climatiche; d) aggiornamento dei modelli agro-meteorologici ed econometrici. Se necessario, tali azioni vengono effettuate in stretta collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.
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