Art. 45

Definizione di cala

In vigore dal 16 gen 2008
Definizione di cala 1.   Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle dichiarazioni relative alle catture e allo sforzo di pesca, la precisa posizione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati. 2.   Per essere designata come cala di ricerca: a) ogni cala deve essere separata di almeno cinque miglia nautiche da qualsiasi altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca; b) ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto; c) per ciascuna cala di palangaro il tempo di immersione non deve essere inferiore a 6 ore, misurate dal completamento della cala fino all'inizio del recupero dei palangari.
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Definizione di cala (Art. 45 Regolamento (UE) 2008/40) — Testo vigente | Portale Normativo