Art. 45 · Definizione di cala

Art. 45

Definizione di cala

In vigore dal 16 gen 2008
Definizione di cala 1.   Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle dichiarazioni relative alle catture e allo sforzo di pesca, la precisa posizione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati. 2.   Per essere designata come cala di ricerca: a) ogni cala deve essere separata di almeno cinque miglia nautiche da qualsiasi altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca; b) ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto; c) per ciascuna cala di palangaro il tempo di immersione non deve essere inferiore a 6 ore, misurate dal completamento della cala fino all'inizio del recupero dei palangari.
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