Art. 38

Autorizzazione di sbarco o di trasbordo

In vigore dal 16 gen 2008
Autorizzazione di sbarco o di trasbordo 1.   Gli sbarchi o i trasbordi possono essere autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo soltanto se lo Stato di bandiera della nave che intende effettuare uno sbarco o un trasbordo o, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo fuori dal porto, se lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti hanno confermato, inviando copia del modulo trasmesso ai sensi dell', paragrafo 3, con la parte B debitamente compilata, che: a) le navi che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione; b) i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili; c) le navi che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione; d) la presenza della nave nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS. Le operazioni di sbarco o di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono autorizzare integralmente o parzialmente uno sbarco in assenza della conferma di cui al paragrafo 1, purché in questo caso il pesce sia mantenuto in deposito sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1. In caso di mancata ricezione della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono confiscare ed eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano senza indugio la propria decisione di autorizzare o meno lo sbarco o il trasbordo trasmettendo alla Commissione e, se il pesce sbarcato o trasbordato è stato catturato nella zona della convenzione NEAFC, al segretariato della NEAFC, una copia del modulo di cui alla parte I dell'allegato VIII, con la parte C debitamente compilata.
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